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Responsabilità dell'inquinamento in caso di locazione di siti contaminati

TAR Torino, n,. 1901/10

Conformemente al principio comunitario "chi inquina paga", secondo cui chi fa correre un rischio di inquinamento o chi provoca un inquinamento è tenuto a sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, l'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento. In caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell'inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall'amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che l’Amministrazione aveva affermato apoditticamente la responsabilità in solido della Società ricorrente, senza aver svolto al riguardo alcuna effettiva indagine, in grado di comprovarne l’effettiva sussistenza sotto il profilo del dolo o della colpa. Questo è bastato al Collegio per accogliere il ricorso, e ritenere assorbite le altre censure sollevate, fra le quali quella relativa al rapporto di locazione: il ricorrente, infatti, aveva sottolineato che il proprietario di un terreno non potrebbe mai essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dal comportamento volontario del conduttore, a maggior ragione laddove quest’ultimo abbia abusato del titolo contrattuale, utilizzando il fondo per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti).


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