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Rriutilizzazione di un materiale

Corte di Cassazione penale, n. 15375/2010

L'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce una quaestio facti demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da visi logici o giuridici.

(Nella specie, il Collegio, dopo aver ricordato che, a norma dell'art.183 comma 1 lett. a) D.L.gs.152/2006, si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", ha sottolineato che, con accertamento di fatto, argomentato ed immune da vizi, come tale non sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale, sulla base delle risultanze del verbale di sequestro, ha ritenuto che veniva trasportato un quantitativo di materiale metallico composto da ferro, alluminio e piombo e che la tesi difensiva – in base alla quale si sarebbe trattato, invece, di due grondaie pronte all'immediato riutilizzo – non risultasse suffragata da alcun elemento. La riutilizzazione, invero, deve essere certa ed effettiva: trattandosi di materiale dismesso ed in mancanza della prova di una riutilizzazione, il Tribunale correttamente ha ritenuto che esso fosse da considerare rifiuto).

L'art.212 comma 8 D.L.gs.152/2006, e succ. modif. ed integrazioni, prevede che "le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in una apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'art.21 della legge n.241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto conto anche delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo...".

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che l’iscrizione semplificata – necessaria per tale tipo di imprese, in modo da consentire un controllo adeguato dell'attività di trasporto effettuata – è avvenuta solo successivamente).


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