Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Avvelenamento delle acque

TRIBUNALE DI UDINE, 314/10

Per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 59 D.L.vo n. 152/99 (art. 137 D.L.vo n. 152/2006) non è sufficiente la mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione, essendo invece necessario che le acque di scarico contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5, posto che, in caso contrario, si rientra nell’ipotesi più generale dell’art. 54, comma 3° del D.L.vo n. 152/99, che prevede un semplice illecito amministrativo.

La corretta interpretazione della previsione di chiusura del punto 18 della tabella 5 del d.lgs. n. 152/99 non richiede soltanto la possibilità o la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato (Cass. pen. sez. II, n. 13694 del 13.1.1999, Tanghetti; sez. III, n. 12362 del 4.2.2003, Grilli, sez. III, n. 34899 del 6.6.2007, Ghisolfi ed a.); il potere cancerogeno va valutato esclusivamente nei confronti dell’uomo, e non anche nei confronti degli animali in genere (posto che una diversa interpretazione renderebbe la fattispecie penale del tutto priva della necessaria chiarezza, precisione e determinatezza, introducendo un elemento di integrazione non normativamente previsto, e contrario al principio di tipicità).

Per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione (artt. 439 - 452 c.p.), pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un “avvelenamento”, di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, via sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute.

(Nel caso di specie, il Giudice ha evidenziato che tutti gli esperti ascoltati in aula hanno escluso la classificazione del verde malachite fra le sostanze certamente classificate come cancerogene per l’uomo: di conseguenza, essa non può oggi (e non poteva all’epoca del fatto) rientrare nella previsione del punto 18 della tabellla 5, ciò che comporta, anche sotto tale profilo, la insussistenza del fatto così contestato dall’accusa nel secondo capo di imputazione).


Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie