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Trasporto di rifiuti non autorizzato

Cassazione, n. 22026/10

In tema di gestione di rifiuti, in caso di trasporto non autorizzato, il terzo proprietario del mezzo adoperato per il trasporto, estraneo alla commissione del reato, per evitare la confisca ed ottenere la restituzione del mezzo deve provare la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente. Incombe, quindi, sul terzo proprietario, che chiede la restituzione del bene, la dimostrazione rigorosa del presupposto della sua buona fede, che giustifica la mancata confisca. L'accertamento della consapevolezza dell'uso illecito del mezzo di trasporto, che deve essere provata dalla pubblica accusa, comporterebbe la corresponsabilità del proprietario nella commissione del reato. E', invece, onere del proprietario, anche se estraneo al reato, fornire la prova necessaria a contrastare l'obbligo previsto dalla legge di confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che non si versava in ipotesi di inversione dell'onere della prova, non consentita in materia penale, in quanto la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non riguarda l'accertamento della responsabilità penale. Nel caso in esame, inoltre, il rigetto della richiesta di restituzione dell'autocarro è stata altresì fondata sul pericolo di reiterazione della commissione del reato, esigenza cautelare con riferimento alla quale la censura del ricorrente è del tutto generica).


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