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Servizio idrico integrato e contratti di durata stipulati con la Pubblica Amministrazione

TAR Piemonte, n. 4168/10

La giurisprudenza amministrativa ha da sempre giudicato l’art. 1339 del c.c. applicabile anche alla P.A. in combinato disposto con l’art. 1419, coma 2. c.c. sulla c.d. nullità extratestuale, avendone il Consiglio di Stato fatto applicazione proprio in materia tariffaria precisando che “in materia di determinazione delle tariffe si applica il principio generale di cui all’art. 1339 c.c. per l’inserzione automatica nel contratto delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni dell’organo statale competente per la determinazione dei prezzi” e che “deve ritenersi nulla ogni pattuizione in senso difforme (art. 1419, comma 2, c.c.). Siffatto principio è stato fatto proprio dalla giurisprudenza successiva, espressasi in termini di nullità delle pattuizioni contrarie alle regole tariffarie fissate dall’organo statale. Inoltre, “l’art. 1339 c.c. assolve la funzione precipua di assicurare l’attuazione delle condizioni contrattuali previste in via inderogabile dalla legge con il meccanismo dell’inserzione automatica delle clausole imperative in sostituzione di quelle difformi convenute dalle parti e postula dunque la conclusione di un accordo negoziale il cui contenuto risulti parzialmente contrastante con quello imposto dal legislatore, sottratto come tale all’autonomia privata”.

La norma di cui all’art. 153, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce il principio della gratuità della concessione in uso al gestore del servizio idrico delle infrastrutture strumentali, non trova applicazione ai rapporti concessori già in essere alla data della sua entrata in vigore ma solo a quelli nuovi o rinnovati, poiché definisce il contenuto obbligatorio della convenzione e del disciplinare di affidamento e pertanto è invocabile solo allorché la norma de qua sia già entrata in vigore al ,moneto che le parti si trovino a dover definire le clausole e le condizioni della convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato.

(Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che, essendo le convenzioni contestate già in essere al momento dell’entrata in vigore della novella del Codice dell’Ambiente, le convenzioni stesse non potevano essere infirmate dalla nuova norma recante il principio di gratuità).


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