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Fotovoltaico, DIA e autorizzazione paesistica

TAR Lecce, n. 1940/2010

In sede di esame del contenuto della autorizzazione paesistica, e prima della conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi, e annullare l'autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell'area, se l'autorizzazione non risulti viziata. Il provvedimento statale di annullamento della autorizzazione paesistica deve, dunque, basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall'autorità che ha emanato l'autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con i fondamentali principi sulla legittimità dell'azione amministrativa.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che l’impugnato decreto della soprintendenza era viziato da eccesso di potere per erroneità dei presupposti, nella parte in cui ritiene l’autorizzazione paesaggistica comunale carente di motivazione; da difetto di motivazione).


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