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Fotovoltaico in zona agricola

TRGA Trentino, 240/10

Se è pur vero che l’impianto fotovoltaico non costituisce costruzione nel senso classico del termine, non sviluppando cubatura, non si può negare che l’impianto fotovoltaico, realizzato immediatamente a confine con il ciglio stradale – posizionato nella fascia di rispetto, pur se l’installazione avverrebbe a valle della strada, assecondando il declivio naturale del terreno e quindi senza preclusione di visuale – contrasta con l’esigenza di sicurezza e viabilità, evidentemente a prescindere dal fatto che non costituisca fronte di fabbrica (si può pensare ad eventuali riflessi che disturbano gli automobilisti ed all’esigenza di manutenzione viaria nelle diverse stagioni) ed in ogni caso va rilevato che ai sensi delle disposizioni del Codice della strada la fascia di rispetto è sottoposta a vincoli di realizzazione pressoché totali, prevedendo “costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili”, dai quali non vi è motivo di escludere gli impianti fotovoltaici, in assenza di una previsione normativa specifica in deroga.

(Nella specie, il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente, che lamentava la violazione dell’art. 873 C.C. del codice della strada e delle norme di attuazione del piano urbanistico di un Comune, oltre all’eccesso di potere per travisamento, poiché il progetto era stato respinto con la motivazione che i pannelli dovessero rispettare le distanze dal confine e dalla strada per motivi di sicurezza stradale, tralasciando di considerare che l’impianto non costituisce costruzione in senso proprio non sviluppando cubatura e che non interferisce con la strada non costituendo fronte di fabbrica).


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