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Ordine di bonifica in via provvisoria a carico del proprietario incolpevole?

Franco Giampietro

TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263

Nel sistema sanzionatorio ambientale il responsabile dell’inquinamento è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi di intervento di bonifica e lato sensu ripristinatori, previsto dal Codice dell’ambiente. Ma è altrettanto vero che, in subordine, qualora il responsabile non venga individuato ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall’ordinamento poste a carico del proprietario, ancorché “incolpevole dell’inquinamento”, attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati (art. 253).


Se il proprietario, solo perché tale, è il soggetto sul quale vengono poste, in definitiva, e pur senza la sua responsabilità, le obbligazioni risarcitorie conseguenti all’inquinamento, ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salvo rivalsa nei confronti del responsabile, che l’amministrazione ha l’obbligo di individuare.

La titolarità ultima delle obbligazioni risarcitorie rende cioè possibile anche l’attribuzione (provvisoria) al medesimo delle obbligazioni ripristinatorie. Il principio del Trattato UE: “chi inquina, paga”, individuando nel responsabile dell’inquinamento il soggetto responsabile per le obbligazioni ripristinatorie e risarcitorie, non prevede che – in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi di far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà. D’altra parte, la ratio sottesa al principio comunitario è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla collettività.

ORDINE DI BONIFICA, IN VIA PROVVISORIA, A CARICO DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE (EX ART. 253, T.U.A.) ? (Nota a TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263)

Franco Giampietro

Nella sentenza sopra massimata, il Collegio si pone in contrasto con la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR, affermando che, in ragione dei vincoli posti sulla proprietà del sito inquinato (onere reale e privilegio speciale) il proprietario incolpevole può essere sottoposto dall’Autorità competente ad ordine di bonifica, in via provvisoria, salvo rivalsa del medesimo nei confronti del responsabile dell’inquinamento.
Gli argomenti elaborati dal medesimo Collegio sono sottoposti a vaglio critico da F. GIAMPIETRO, “Ordine di bonifica, in via provvisoria, a carico del proprietario incolpevole (ex art. 253 TUA)?”, in Ambiente e Sviluppo, IPSOA, 2011, fasc. n. 6, in corso di stampa, che contesta l’interpretazione degli artt. 245, 250 e 253 TUA, elaborata nella sentenza; in specie, la tesi che sul proprietario gravino, in ultima istanza, in caso di mancata individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione, le conseguenze dell’inquinamento. Infatti, le spese di bonifica anticipate dall’autorità competente sono da quest’ultima ripetibili nei confronti del proprietario incolpevole, soltanto alle puntuali condizioni, stabilite dall’art. 253, commi 2 e 3, TUA e nell’ambito di un’azione di ingiustificato arricchimento, del tutto diversa da quella gravante sul responsabile dell’inquinamento del sito.
A maggior ragione, non può giustificarsi un ordine diretto, in via provvisoria, di bonifica e ripristino ambientale a carico del proprietario incolpevole. (F.G.)



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