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Poteri delle regioni nel settore eolico

TAR di Cagliari, n. 28/11

Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 C.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre, quindi, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che quasi tutte le società ricorrenti non avevano specificato se avessero in corso specifiche istanze per l'autorizzazione all'esecuzione di impianti eolici, né dimostrato alcun interesse attuale ma solo quello, in sostanza, di insediare in futuro tali impianti in Sardegna).

Il settore dell'energia eolica afferisce alla specifica materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 Cost., rientra nell'ambito della legislazione regionale concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i "principi fondamentali della materia" e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate all'adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal legislatore nazionale. La cosiddetta "moratoria" eolica si pone anche in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria in materia: la riduzione degli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, la razionalizzazione e l’accelerazione delle procedure all'opportuno livello amministrativo", la garanzia che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili. Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla stessa direttiva Ce cui il Dlgs 387/2003 ha dato attuazione e, dall'altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Nel caso di specie, il collegio ha sottolineato che la delibera regionale impugnata, pur partendo dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della salvaguardia ambientale, tuttavia utilizza una misura – un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell'energia eolica (tranne alcune eccezioni) – non consentita nel nostro ordinamento).

La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato dall'articolo 12, comma 4, del Dlgs n. 387) costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa. Viene, quindi, considerata incostituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati. È contraria al libero mercato ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile definendo una preferenza per il partenariato calabrese e imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale. Il settore dell'energia eolica è caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale: da un lato la tutela del paesaggio, dall'altro la tutela dell'ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell'iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti quali anche l'energia eolica.

(Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che la delibera regionale impugnata, laddove disponeva la procedibilità delle sole domande che avevano ultimato positivamente la procedura di Via, determinava un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale. Inoltre, la delibera è illegittima perché, nello stabilire indiscriminate preclusioni all'installazione di impianti, viola la disposizione che consente in zone ben individuate la realizzazione degli stessi, realizzazione che invece viene bloccata da un atto amministrativo).

È vero che non è consentito alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale (articolo 12 comma 10 del Dlgs 387 del 2003), di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

(Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ha evidenziato che le delibere impugnate non recavano disposizioni in tal senso, bensì la disciplina del procedimento di autorizzazione unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili).


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