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Biomasse, inquinamento atmosferico e VIA

TAR Roma, n. 32824/10

L’art. 30 della l.r. Veneto n. 36/1997, istitutiva del Parco del Delta del Po, non impone per forza l’alimentazione a gas metano per le centrali elettriche, all’uopo bastandone una che assicuri un pari o minor impatto ambientale, sicché occorre verificare, in concreto e rispetto al gas metano, l’impatto ambientale complessivo della scelta d’alimentazione per l’impianto di produzione di energia elettrica. La novella di cui alla l.r. 26 febbraio 1999, n. 18, ben lungi dall’aver introdotto una regola meno restrittiva della precedente (che prevedeva il ricorso al gas metano o altre fonti alternative non inquinanti), in realtà pone un più preciso, serio ed articolato parametro di verifica del sistema d’alimentazione, basato non più sul solo profilo delle emissioni in atmosfera, ma sul complessivo impatto sul territorio conseguente alla riconversione dell’impianto. L’art. 5-bis del D.L. 5/2009 – il cui scopo essenziale consiste nella la necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività – s’inserisce nel solco delle norme d’accelerazione della costruzione di impianti energetici e, nella misura in cui esso serve a diversificare le fonti d’energia e la dipendenza energetica del Paese, è rivolto ad incentivarne, non meno dalle regole di trasferimento ad imprese e famiglie contenute nel medesimo DL 5/2009, sviluppo e competitività: sicchè la norma, inserita in sede di conversione, non si connota per evidente estraneità rispetto alla materia su cui, affermandovi la necessità ed urgenza, il decreto legge intende intervenire.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che se non v’è un’immediata diretta e specifica preclusione, da parte del cit. art. 30, al nuovo sistema d’alimentazione dell’impianto, allora il richiamo all’art. 5-bis del DL 5/2009, aldilà della citazione di quest’ultimo in vari documenti del procedimento di VIA, è del tutto inutile, non essendo né scontato, né ineluttabile un giudizio negativo sul progetto della controinteressata in base alla sola norma regionale. Donde la non necessità, per questo Giudice, di risolvere la presente controversia applicando il citato art. 5-bis e, quindi, l’irrilevanza, secondo la prospettazione attorea, della questione di legittimità costituzionale di esso, senz’uopo d’ulteriore disamina degli argomenti sulla non manifesta infondatezza di questa).

Per interventi soggetti a VIA statale, il parere della Regione è meramente consultivo/collaborativo, non certo vincolante, giusta quanto evincesi dall’art. 36, c. 4 del Dlg 152/2006 circa l’esclusiva competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla questione.

Il concetto di “limite” va inteso non già (o non solo) come mero valore-soglia, ma più propriamente come valore-limite commisurato alla media giornaliera calcolata sperimentalmente in condizioni di funzionamento standard e di carico medio degli impianti, se del caso imponendo parametri più stringenti di quelli posti dalle linee-guida nazionali, recanti i criteri per l’individuazione delle migliori e più recenti tecnologie disponibili (MTD o, se si vuole, BAT) in tema di grandi impianti di combustione (LCP), per tener conto di eventuali fluttuazioni o anomalie dei parametri in determinate condizioni di funzionamento.


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