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Localizzazione impianti eolici

TAR di Cagliari, n. 673/10

Tanto il concetto di “studio specifico” quanto il richiamo al criterio del “basso valore paesaggistico” implicano un esame “in concreto” delle singole aree, basato sulla individuazione delle loro caratteristiche specifiche e tradotto in una motivazione che dia conto, in modo puntuale, delle ragioni della scelta finale. Viceversa, la decisione di escludere a priori porzioni rilevanti del territorio sardo, accomunate soltanto dalla prossimità a zone interessate da Piani di Insediamento Produttivo, si fonda su di un criterio astratto e “categoriale”, che vanifica il meccanismo previsto dall’art. 112 N.T.A.. Del resto proprio le zone prossime alle aree P.I.P. - cioè ad aree destinate ad un utilizzo industriale o, comunque, produttivo, neppure in astratto possono presumersi dotate - tutte - di maggior pregio paesaggistico rispetto ad altre, per cui la scelta di escluderle a priori dall’installazione di impianti eolici si rivela illogica, oltre che aprioristica.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato, sulla base di queste motivazioni, che la D.G.R. n. 3/17 del 2009 è illegittima nella parte in cui esclude tout court l’ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree P.I.P., nonché, per illegittimità derivata, dei provvedimenti di rigetto che a tale scelta pianificatoria si ricollegano, cioè la determinazione S.A.V.I. 22 aprile 2009, prot. n. 8489, e la nota 19 maggio 2009, prot. n. 4941/IA, del Soprintendente regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici).


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