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Blocco generalizzato all'installazione di nuovi impianti eolici

Corte Costituzionale, n. 67/11

L’art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 – che consente eccezionalmente la realizzazione di impianti fotovoltaici, mineolici, di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati da processi di depurazione e da biomassa vegetale, purché con potenza inferiore a determinate soglie, nonché in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio nei limiti della potenza già autorizzata – derogando al regime di blocco generalizzato all’installazione di nuovi impianti, e dando facoltà di mettere in opera (tra gli altri) degli impianti fotovoltaici […] non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del D.M. 19.02.07, Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale, deve essere dichiarata incostituzionale. Tale norma, infatti, prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all’installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo. In più, la disposizione censurata autorizza eccezionalmente l’installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore - in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione - esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell’art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte distorsione nell’accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. In tal modo la norma regionale impugnata frustra l’esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici (sentenza n. 314 del 2009), e pregiudica la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., a ulteriore presidio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost..

L’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 deve essere dichiarato illegittimo, perché , nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all’insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa: un regime vincolistico completamente avulso dalle linee guida nazionali previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione della tutela dell’ambiente riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..

Come più volte sottolineato, l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Collocato all’interno della disciplina dei procedimenti finalizzati all’installazione di impianti generatori di energia da fonti rinnovabili, ha la finalità precipua di proteggere il paesaggio (sentenza n. 166 del 2009). Sicché, non è conforme a Costituzione l’adozione da parte delle Regioni, nelle more dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una normativa tale da produrre l’«impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio (…), dal momento che l’emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 119 del 2010).


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