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Inerti da demolizione e nozione di rifiuto

Cassazione Penale, n. 37195/10

Gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, perché previsti come rifiuti speciali dall'art.7 comma 3 lett.b) del decreto Ronchi e vanno distinti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo. Questi ultimi, ossia i rifiuti provenienti dalle attività di scavo, erano esclusi dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni stabilite con l'art.1 comma 17-19 della legge 21 dicembre 2001 n.443, che interpretava autenticamente sia il comma 3 lett.b) dell'art.7 del decreto Ronchi, che l'art.8 lett.f) bis del menzionato decreto, lettera inserita con l'art.10 comma 1 legge 23 marzo 2001 n.93. La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n.156 del 2006 (cfr. Cass. pen. sez.3 n.103 del 15.1.2008-Pagliaroli). Pertanto gli inerti provenienti da demolizioni o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento (codice CER 17.00.00).

(Nella fattispecie, la Cassazione, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che il Tribunale, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale, ha valutato compiutamente il materiale probatorio ed ha ritenuto configurabile il reato contestato in quanto il deposito di rifiuti derivanti da demolizioni edili, per essere lecito, deve essere temporaneo ed effettuato sul posto. Inoltre, quanto alla autorizzazione, il Tribunale ha correttamente rilevato che essa, da un lato, non era stata, in quel momento, ancora integrata dalle comunicazioni – obbligatoriamente preventive – che avrebbero legato l'attività del frantoio mobile (e dunque degli scarichi) alla specifica area" e, dall'altro, che, sulla base delle risultanze processuali, il materiale non era stato scaricato in vista delle operazioni di separazione e frantumazione "ma per realizzare quanto meno la pista necessaria per collocare adeguatamente il frantoio; gli scarichi dunque non sono avvenuti per la successiva attività, ma per un utilizzo immediato contra legem).


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