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Discarica abusiva su terreno in comproprietà

Cassazione penale, n. 37199/10

La confisca non può essere disposta dal giudice - in caso di comproprietà indivisa dell'area - nei confronti di quei comproprietari che non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non potendo applicarsi la misura di sicurezza, ablativa della proprietà, in danno di persone che non hanno commesso alcun illecito penalmente rilevante e non avendo l'area medesima natura intrinsecamente criminosa. La restituzione dell'intero bene, però, ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della "ratio" della norma, che va individuata nell'opposta esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato. Affinché, pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre.

Il proprietario di un'area occupata da discarica abusiva può subirne la confisca solo se sia responsabile o corresponsabile del reato previsto e punito dall'art.51: se non lo è, egli ha solo gli obblighi e gli oneri reali previsti dall'art.17 dello stesso decreto al fine di realizzare la bonifica e il ripristino ambientale del sito. I comproprietari sono soggetti alla confisca solo se sono responsabili, quantomeno a titolo di concorso nel reato di discarica abusiva.

In tanto si può disporre la confisca dell'area su cui è stata realizzata la discarica abusiva, in quanto essa sia di proprietà (e non meramente "appartenente") dell'autore o del compartecipe del reato. La confisca non può, quindi, essere disposta nei confronti del comproprietario che sia estraneo al reato. Il che però non significa che in caso di comproprietà la confisca vada esclusa anche nei confronti del comproprietario dichiarato responsabile del reato, il quale verrebbe a conservare la disponibilità dell'area da lui utilizzata come strumento di reato.


(Nel caso di specie, la Cassazione ha sottolineato che era pacifico che la confisca fosse stata limitata alla quota di proprietà di colui nei cui confronti era stato emesso il decreto penale per il reato di di cui all'art.51 D.L.vo n.22/97, divenuto esecutivo, e non avesse riguardato la quota della comproprietaria, assolta).


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