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Frazione organica stabilizzata

TAR di Firenze, n. 917/11

È indubbiamente corretta la classificazione della F.O.S. – e, più in generale, dei rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti – tra i rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, lett. g), del TUA, disposizione che comprende i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. La natura di rifiuto speciale ex art. 184, comma 3, lett. g), del TUA da riconoscere alla F.O.S. (frazione organica stabilizzata), deriva dal diritto positivo e precisamente dal medesimo d.lgs. n. 152/2006 il quale tra gli Allegati alla Parte IV contiene l’Allegato D, reca l’elenco delle diverse categorie di rifiuti, classificati in base ad un codice a sei cifre. I rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti risultano classificati con i codici: a) 19.12.11 (relativo ai rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose); b) 19.12.12 (relativo ai rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11). Ambedue le voci rientrano quindi nella categoria (identificata con il codice 19) dei rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. La categoria dei rifiuti urbani è identificata, invece, con il codice 20 e le varie tipologie di rifiuti che la compongono sono identificate da codici a sei cifre, tutti recanti come prime due cifre il codice 20 (per es., il vetro ha il codice 20.01.02). Ne segue che, per esplicita previsione di diritto positivo, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani, Ciò, d’altro lato, è confermato, sempre sul piano del diritto positivo, dal fatto che la F.O.S. – e, più in generale, i rifiuti derivati dal trattamento meccanico dei rifiuti – non sono compresi nell’elenco dei rifiuti urbani di cui all’art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che sostenere, come fa la P.A., l’autonomia della fase di selezione meccanica – che costituirebbe un’attività di pretrattamento dei rifiuti preliminare e prodromica rispetto allo smaltimento ed al recupero e, pertanto, distinta da queste ultime – significa introdurre una distinzione inesatta sul piano tecnico e comunque artificiosa e del tutto illegittima sul piano giuridico. L’inesattezza sul piano tecnico discende dal fatto che il cd. compostaggio, cui è sottoposta la frazione organica separata dal rifiuto indifferenziato al fine di ottenerne la F.O.S., effettuata nel caso concreto e non contestata dalla Regione per quanto riguarda la descrizione delle varie fasi in cui esso è articolato,è un processo di vero e proprio trattamento dei rifiuti e non di pretrattamento degli stessi. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che non si può sostenere neanche che il criterio della “origine” abbia il valore che pretende di riconnettervi la P.A., ai fini della (pretesa) classificazione della F.O.S. come rifiuto urbano: a tal riguardo, infatti, basta evidenziare che il comma 1 dell’art. 184 cit. si limita a distinguere i rifiuti, in base alla loro origine, in urbani e speciali, dopo di ché sono i commi 2 e 3 del medesimo art. 184 a specificare quando un rifiuto, secondo la sua origine, rientra tra quelli urbani, o tra quelli speciali. Il fatto che i rifiuti derivati da trattamento meccanico di rifiuti (e quindi la F.O.S.) non siano compresi nell’elenco dei rifiuti urbani ex art. 184, comma 2, cit., è dunque anch’esso un elemento decisivo, in quanto sta a significare che il Legislatore, procedendo in base al criterio


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