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Abbandono incontrollato di rifiuti alimentari

Corte di Cassazione, n. 11491/11

Integra l'ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'accumulo di beni e materiali dichiarati fuori uso e dei quali il detentore ha deciso di disfarsi (Cass. Sez. 3, 14.11.2003 n. 10662). Nel caso di generi alimentari, ai fini della sussistenza della fattispecie, è pertanto sufficiente che vi sia un abbandono incontrollato di rifiuti non più suscettibili di utilizzazione di tipo alimentare e dunque inevitabilmente destinati dopo idonea conservazione, allo smaltimento, previa autorizzazione da parte della competente Autorità amministrativa.

 (Nella specie, il Collegio ha evidenziato che, nel corso di un sopralluogo, era stata riscontrata all'interno dei locali di un ‘impresa in liquidazione la presenza di ben 22 fusti della capienza, ciascuno, di Litri 200, contenenti sostanza liquida (succo di agrumi) che, analizzata, veniva ritenuta inidonea al consumo umano e quindi considerata come rifiuto di lavorazione industriale non pericoloso)


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