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Omessa comunicazione dell'evento inquinante

Corte di Cassazione penale, n. 18503/11

L'articolo 257, comma 1, del D.Lgs n. 152/06 257 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242. In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento. Ad avvalorare tale conclusione sta il rilievo che il comma 1 dell'art. 257 non menziona altri soggetti e ciò benché l'art. 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. L'autonomia della posizione di colui il quale cagiona l'inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo è rimarcata dall'art. 245 che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. Sotto il profilo formale, l'obbligo di comunicazione per gli interessati non responsabili risiede in realtà nell'art. 245 e non già nell'art. 242 richiamato unicamente dall'art. 245 stesso per la disciplina degli aspetti procedimentali. Per cui se il legislatore avesse voluto fare riferimento, nell'art. 257, anche a coloro che non hanno cagionato l'inquinamento non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all'art. 245 (e non 242) per individuare l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi.

(Nella specie, il Collegio, dopo aver riassunto il percorso logico seguito dal tribunale – la nuova normativa ha carattere innovativo, dal momento che, nella vigenza del D.Lgs n. 22/97, il proprietario del sito non era tenuto agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica di ripristino ambientale, né aveva obblighi di comunicazione della situazione di inquinamento che avesse rilevato; le nuove disposizioni prevedono la medesima procedura da seguire sia per colui che ha cagionato l'inquinamento che per colui che si sia limitato a rilevarlo – lo ha ritenuto non condivisibile nelle conclusioni. Se è pur vero, infatti, che l'attuale normativa, a differenza della precedente, ha individuato anche per il proprietario del terreno che non abbia cagionato l'inquinamento, l'obbligo di comunicazione alle autorità preposte nel caso in cui si avveda di tale situazione, tale obbligo non può condurre all'automatica conclusione cui era pervenuto il tribunale sull’applicabilità dell’articolo 257 anche per il caso in esame. Il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione per colui che non abbia cagionato l'inquinamento espone senz'altro l'autore della omissione alle conseguenze indicate dalla disposizione citata: per l'omissione vi può essere comunque autonoma sanzione indipendentemente dalla applicazione delle disposizioni penali).


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