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Procedure semplificate

Cassazione 25035/11

Il termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia competente, al cui decorso è subordinata la possibilità di svolgere attività di recupero dei rifiuti con procedura semplificata, deve riferirsi all'ipotesi in cui la documentazione inoltrata alla provincia, unitamente alla comunicazione, sia completa di tutti gli elementi richiesti dall'amministrazione territorialmente competente. La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli alti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto.

 (Nella specie, il Collegio ha rilevato che la documentazione inviata alla provincia non era completa, stante la carenza del nulla osta comunale all'epoca dei fatti richiesto dalla provincia. Il Collegio ha, di conseguenza, ritenuto infondato il ricorso, nel quale i ricorrenti avevano osservato che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia n. 8/2007, non era più richiesto il nulla osta comunale per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione di inizio attività produttiva e che, pertanto, il fatto loro ascritto non era più previsto dalla legge come reato, con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare, ai sensi dell'art. 2 c.p., le disposizioni più favorevoli successivamente intervenute).


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