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Impianto di frantumazione di inerti in zona agricola

Consiglio di Stato

La costruzione di un impianto di frantumazione di sfridi edilizi e stoccaggio di inerti non è ammissibile in relazione alla previsione di zona agricola impressa all’area dallo strumento urbanistico. Le scelte urbanistiche come fissate dall’Amministrazione comunale nel Piano Regolatore costituiscono valutazioni connotate da amplissima discrezionalità, sottratte al sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da errori di fatto abnormi ovvero da manifesta irragionevolezza. La scelta di classificare un’area come destinata ad uso agricolo risponde, inoltre, nell’ambito di una pianificazione omogenea del territorio comunale, da effettuarsi a mezzo di una razionale applicazione delle tipologie di zona previste dalla normativa urbanistica, all’esigenza di salvaguardare la vocazione agricola di specifici ambiti territoriali ai fini di conservazione delle aree stesse anche ai fini naturalistici.

La prevista destinazione agricola di un suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione (e quindi non essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno) mentre siffatta destinazione risulta concretamente volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ma tali assunti interpretativi non valgono a far propendere per l’ammissibilità della realizzazione e dell’esercizio di un impianto di frantumazione di inerti in zona agricola. Invero, si è in presenza di un’opera che, in ragione all’uso cui è preposta, reca necessariamente caratteristiche strutturali e tipologiche del tutto inconciliabili con la destinazione agricola, con riferimento non solo all’utilizzo concreto del suolo , ma anche alla naturale vocazione dei terreni, stante l’evidente compromissione a causa della presenza di un “opificio” delle finalità proprie di quella parte del territorio vocata e destinata a fini agricoli. D’altra parte se si considera che uno degli scopi per cui non si ammette l’edificazione di tipo residenziale in aree agricole (se non in determinate eccezioni) è quello di evitare la cementificazione del territorio, a maggior ragione non si può consentire la realizzazione di un’opus che, quanto alle sue caratteristiche costruttive e di utilizzazione introduce un impatto negativo sul territorio ancor più marcato e devastante in ragione vuoi della tipologia edilizia vuoi dell’attività dell’opus vuoi dell’attività in esso esercitata.

(Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che il manufatto in questione – un impianto di frantumazione di sfridi edilizi e di stoccaggio di inerti – con le opere e le aree ad esso pertinenziali, oggetto della chiesta sanatoria, era un vero e proprio opificio produttivo che, in quanto tale, poteva e deve essere realizzate in altre aree a ciò dedicate, quelle appunto destinazione industriale e/o produttive, in parti del territorio cioè specificatamente vocate ad ospitare tali tipologie di opere con i connessi usi).


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