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Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in assenza dell'iscrizione all'albo

Cassazione penale, sentenza n. 6890/11

È legittimo il sequestro del mezzo di trasporto, quando si ha la libera disponibilità del veicolo, destinato, per le intrinseche caratteristiche costruttive, al trasporto di materiali, e già utilizzato al trasporto illecito di rifiuti dal proprietario titolare di impresa individuale, in quanto, svolgendo attività comportante la produzione di rifiuti possa, con lo stesso, agevolare la commissione di altri reati. Inoltre, l'indicazione di tali circostanze soddisfino adeguatamente l'obbligo di motivazione imposto al giudice, relativamente alla misura cautelare.

(Nel caso di specie, il sequestro preventivo era stato disposto perché l’automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi non era iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

In tema di rifiuti, la confisca prevista dalla normativa, ex articolo 259 del D.L.vo n. 152/2006, è stata imposta dal legislatore a seguito di una evidente presunzione di pericolosità del mezzo di trasporto utilizzato per lo svolgimento dell'attività illecita e si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione "generalpreventiva - dissuasiva" attribuitale dal legislatore con connotati repressivi propri delle pene accessorie e, pertanto, può prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa.


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