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Responsabilità del socio accomandatario

Cassazione penale, n. 23971/11

Il decreto Ronchi già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti, ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti". Il successivo T.U.A. ha puntualmente ribadito il principio di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti". In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di coinvolgimento trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10 ed attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato): ma anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" I principi sopra richiamati risultano sostanzialmente ribaditi anche alla luce del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 20.

(Nel caso di specie, il ricorrente ha riconosciuto che un dipendente della s.a.s. fu sorpreso mentre trasportava materiale derivante da attività di rifacimento di manto stradale, contenente scarti di cemento, bitume catramato e terriccio, senza alcuna autorizzazione).

In tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono.

(Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato la correttezza della ricostruzione effettuata dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che del reato dovesse rispondere il ricorrente, nella qualità di responsabile della ditta per conto della quale veniva svolta l'illecita attività, non risultando che egli avesse delegato ad altri ogni responsabilità in relazione allo svolgimento di quell'attività, né che avesse adottato tutte le misure necessarie per evitare l' illecito di cui alla contestazione).


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