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Inquinamento prodotto in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova normativa

TAR di Parma

La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. pen. 28 aprile 2000, n. 1783) secondo cui L’articolo 17 del decreto ronchi (D.Lgs n. 22/97), che peraltro presenta profili di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, trova applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo. Infatti, posto che l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente accettabili, si deve convenire che le previsioni del decreto Ronchi si applicano a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica. La formulazione della norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell’art. 17. Non si tratta quindi di portata retroattiva della norma, ma dell’applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica. In altre parole, non viene sanzionato l’inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono, nonostante il fluire del tempo.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che le determinazioni conclusive si sorreggono su accertamenti tecnici che fanno risalire lo sversamento di idrocarburi ad un arco temporale (1979/1994) tale da includervi anche il periodo in cui ha operato in loco il ricorrente, il quale contestava l’esito di simili verifiche in modo solo generico, pur essendone stato a suo tempo debitamente informato e, quindi, posto in condizione di proporre eventuali rilievi specifici).


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