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Sospensione a tempo indeterminato del procedimento

TAR di Ancona

L’art. 12, comma 4, del D.lgs n. 387/03, in base al quale il termine per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni, indica il 180° giorno successivo a quello di presentazione della domanda come il termine ultimo entro il quale il procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione unica deve essere concluso, non lascia adito a dubbi interpretativi sulla natura perentoria di detto termine (CdS sez. V, 26.2.2010 n. 1139; Corte Costituzionale, n. 364/06).

Un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato non può che essere ritenuto atto soprassessorio, il quale, lungi dal definire il procedimento secondo l'obbligo imposto dall'art. 2 l. n. 241/1990 e dall’art. 12 c.4 d.lgs 387/2003, ha solamente indebitamente lo scopo di procrastinare la conclusione dell'istruttoria in danno dell’interessato. Anche a volere ammettere la natura lesiva dell’atto, l'impugnazione degli atti endoprocedimentali che determinano arresto procedimentale costituisce una mera facoltà per gli interessati, senza naturalmente comportare alcuna decadenza né per l'esercizio dell'azione di accertamento del silenzio-rifiuto ex art. 21 bis, l. n. 241/1990, né per quella demolitoria dei provvedimenti finali.

In presenza di un silenzio, l'adozione di un qualsivoglia provvedimento, anche non satisfattivo dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, fa venire meno i presupposti per la condanna dell'Amministrazione a provvedere sull'istanza, per cui l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso inammissibile (per carenza originaria di interesse ad agire, se il provvedimento, ancorché non comunicato, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo), improcedibile (per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga, come è accaduto nel caso di specie, nel corso del giudizio).

(Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che la legge predetermina il contenuto dell’atto esplicito di conclusione del procedimento – l’autorizzazione unica – stabilendo anche che il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni. Appare dunque evidente che l’adozione di provvedimenti interlocutori fuori da tale termine, vista la rigida scansione procedimentale prevista dalla legge, è potenzialmente tale da frustrare la legittima aspettativa della ricorrente ad ottenere un provvedimento esplicito nei termini di legge).


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