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Potere ordinanza ex art. 244 del TUA

TAR di Lecce

Fra gli strumenti messi a disposizione per la bonifica e il ripristino di siti contaminati vi è quello dell’ordinanza, da emanare ai sensi dell’art 244 del d.lgs 152/06. L’asse portante del sistema normativo degli interventi in questione è costituito dal principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”, richiamato dalla norma che apre il titolo dedicato alla bonifica dei siti contaminati nel contesto del cd codice dell’ambiente. Al principio chi inquina paga consegue, come corollario, che non può ammettersi un sistema sanzionatorio o anche di tipo preventivo il quale si apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. E’ questo il senso della norma in forza della quale la provincia può emanare l’ordinanza ex art 244 d.lgs 152/06 dopo aver svolto opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento. Il potere di ordinanza affidato all’ente provinciale poggia, dunque, sulla compiuta verifica delle responsabilità relative alla contaminazione di un sito, in linea con un sistema che annovera tra le sue funzioni anche quella sanzionatoria. Esso non può dirigersi verso il proprietario incolpevole del sito perché ciò vuol dire aprire uno spiraglio ad un regime di autentica responsabilità oggettiva. E’ dunque necessario che il proprietario del sito sia chiamato in causa solo quando emergono profili quantomeno di compartecipazione colposa alla condotta inquinante .

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che l’ordine di attuare misure di prevenzione e di varare un piano di caratterizzazione era stato notificato alla società “in qualità di soggetto titolare dell’area, in passato destinata ad attività estrattiva, all’interno della quale sono stati smaltiti, senza la prevista autorizzazione, rifiuti speciali, che hanno determinato una condizione di potenziale stato di inquinamento dell’area con particolare riferimento alle acque di falda”. Ma il riferimento alla titolarità passata di una attività estrattiva, sul quale l’amministrazione provinciale mostra di fare assegnamento per individuare la possibile fonte di corresponsabilità della società, non è assolutamente sufficiente).


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