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TAR Puglia, Lecce, Sez. I. del 17/04/2007 Sent. 1628/07. Ancora sulla vicenda processuale relativa al rigassificatore di BrindisiVedi anche Rigassificatore di Brindisi: V.I.A. postuma e audizione delle popolazioni interessate Nota a sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3/03/06, n. 1023 - L’autorizzazione ministeriale ed il nulla osta ambientale ex art. 8 della L. N. 340/2000, basati su un “progetto preliminare”, avente quindi il contenuto relativo, anche di indeterminatezza e di massima individuato all’art. 16 L. 11 febbraio 1994, n. 109, sembrano avere valore per “la fattibilità amministrativa e tecnica” per le connesse procedure preliminari, ma non escludono secondo le regole la necessità dell’esame del progetto definitivo, con il contenuto di cui al cit. art. 16, comma 4, elaborato congruo, tra l’altro, ai fini “dell’inserimento delle opere nel territorio e per lo studio di impatto ambientale” - (Nella specie, il Collegio, confermando l’ordinanza cautelare precedentemente adottata e annullata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 894 del 2005, ha respinto il ricorso della società Brindisi LNG avverso la nota della Capitaneria di Porto di Brindisi, con la quale era stata respinta la richiesta dell’ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio di acqua in concessione, per l’avvio dei lavori della colmata relativa alla costruzione del rigassificatore in area) - L’autorizzazione ministeriale, rilasciata ex art. 8 della L. 340 del 2000 è inidonea a costituire titolo valido per l’inizio dei lavori di costruzione del rigassificatore perché la citata disposizione non esclude affatto l’obbligo della VIA dell’insieme delle opere che costituiscono l’impianto di rigassificazione. - (Nella specie, è stato ritenuto che l’impianto e le opere connesse dovevano essere necessariamente assoggettati alla procedura di VIA unitaria sul progetto definitivo, nonché alla consultazione della popolazione interessata ex direttiva n. 96/82/CE prima dell’inizio di qualsiasi opera e che l’autorizzazione ministeriale n. 17032 del 2003 era da considerarsi inutile a tal fine mancando degli elementi essenziali: progetto definitivo, VIA e consultazione popolare). - La valutazione da parte delle Autorità che hanno emesso gli atti impugnati della inidoneità dell’autorizzazione vantata dalla ricorrente (decreto M.A.P. n. 17032 del 2003), quale titolo valido per l’inizio dei lavori del rigassificatore non rende necessaria da parte del Collegio la pronuncia di nullità dell’atto perché mancante di elementi essenziali prescritti dalla normativa nazionale ed europea, potendo mantenere la più limitata e confacente funzione di “autorizzazione alla prosecuzione del procedimento”, a mente dell’art. 8 L. 340 del 2000. (Nella specie, il Collegio si è altresì pronunciato sulla pretesa di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente, rilevando l’assenza del presupposto di situazione di legittimo affidamento da parte della P.A. e, ancor più, i profili di colpa.) |
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