Come anticipato nella
prima parte di questo articolo, l'art. 2 del D.Lgs n. 121/11 interviene nella disciplina del D.Lgs n. 231/01 inserendo un nuovo elenco di reati presupposto all'art. 25 undecies, aventi ad oggetto la materia ambientale ed in particolare la acque (scarichi idrici e di acque reflue), i rifiuti, le bonifiche, le emissini in atmosfera, nonchè reati relativi all'inquinamento provocato dalla navi.
Il legislatore si limita ad indicare il novo catalogo dei reati presupposto e a stabilire le relative sanzioni per l'Ente, mentre nulla dispone circa i contenuti minimi dei modelli organizzativi per essere ritenuti idonei a prevenire i reati ivi considerati, non considerando nemmeno l'ipotesi di affidare ad una regolamentazione di fonte subordinata (ad es. ministeriale) la lelaborazione di linee guida dedicate.