Il frazionamento si manifesta con una segmentazione dell’appalto in tanti affidamenti diretti che, per essere considerati legittimi, rappresentando un’ipotesi in deroga rispetto alla regola della procedura di evidenza pubblica, necessitano di un’adeguata motivazione (legge n. 241/1990 e art. 30, comma 8, d.lgs. n.50/2016).
Non costituiscono valida giustificazione alla mancata indizione di gara pubblica, le difficoltà incontrate nella riprogrammazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani (a causa della sopravvenuta estensione territoriale dello stesso, dell’aumento delle utenze e della tipologia di mezzi da impiegare) sia perché ciò non giustifica la mancata indizione di una procedura ad evidenza pubblica, per oltre un triennio, sia perché tale assunto non trova supporto nel Codice dei contratti che, invece, prevede espressamente gli strumenti di gestione delle sopravvenienze (rinnovo, proroga, varianti e modifiche contrattuali) per far fronte a circostanze non programmabili al momento dell’affidamento originario.
Nel caso di specie,veniva in rilievo un frazionamento (che è stato giudicato dall’ANAC “artificioso”) di un servizio di “noleggio full service di mezzi per la raccolta domiciliare di RSU”, con conseguente violazione delle norme del Codice dei contratti. L’ANAC ha ritenuto che, dalla documentazione in atti, fosse emerso con chiarezza il diffuso ricorso ad appalti sotto soglia, da parte della Società in house di un Comune, in un arco temporale pari a 3- 4 anni, nei confronti degli stessi operatori economici.
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