Nella specie, una Società - svolgente attività di gestione e di manutenzione di impianti di depurazione su circa trenta Comuni – aveva richiesto, alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali, l’iscrizione nella Categoria 2/bis, nella quale hanno titolo di iscrizione i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.La Sezione regionale dell’Albo gestori aveva accolto l’iscrizione ma limitatamente ad alcune tipologie di rifiuti (ritenuti prodotti in via principale e costituenti la produzione primaria ed immancabile dell’attività manutentiva presso gli impianti di depurazione) mentre, per altre tipologie - CER 19.08.01 [residui di vagliatura], 19.08.02 [rifiuti dell’eliminazione della sabbia], 19.08.05 [i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane], aveva negato l’iscrizione, non derivando tali codici funzionalmente e direttamente dall’attività dichiarata in istanza e non essendo pertanto possibile – relativamente ad essi – qualificare il soggetto svolgente manutenzione come “produttore iniziale” dei rifiuti ex art. 212 c. 8 TUA. La Società aveva svolto ricorso gerarchico improprio e, poi, impugnato la deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali (recante diniego di iscrizione relativamente ai citati CER 19.08.01, 19.08.02 e 19.08.05) per violazione dell’art. 183 del TUA e dell’art. 3, n. 5 Dir. 2008/98/CE, deducendo che i rifiuti “vaglio”, “sabbia” e “fanghi” venivano prodotti proprio per effetto dell’attività manutentiva della ditta sul depuratore, che essi emergevano nella consistenza materiale e nella differenza tipologica - con connessa esigenza di smaltimento - solo per effetto dello specifico lavoro di divisione, bonifica, raccolta e pulizia, compiuta dall’impresa manutentrice (mentre - prima dell’attività manutentiva - non esisteva alcun “rifiuto” da smaltire) e che la natura di “produttore in senso giuridico” del proprietario nulla togliesse alla riferibilità della produzione iniziale anche – anzi, soprattutto – a chi con la propria attività materiale, avesse prodotto tali rifiuti. Il TAR Calabria ha accolto il ricorso).
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