“Pericolo e danno all’Ambiente”
La tutela amministrativa – civile – penale
Convegno Rodi Garganico (FG)
9 giugno 2012
Relazione Prof. Avv. Franco Giampietro
Nella sua relazione “Danno all’ambiente e bonifica dei siti contaminati: profili di diritto sostanziale e processuale”, il Prof. Avv. Franco GIAMPIETRO, già Magistrato di Cassazione, titolare di Studio Legale ambientale in Roma, Condirettore e Fondatore della Rivista “Ambiente & Sviluppo” (IPSOA) ha svolto il tema affidatogli, dividendolo in tre parti ed esaminando l’evoluzione della disciplina legislativa e della giurisprudenza (civile e amministrativa) a partire dagli anni ’80 ai giorni nostri.
Nella prima parte ha messo in luce l’applicazione del principio comunitario “chi inquina, paga”, attraverso l’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia (in specie, v. la sentenza 9 marzo 2010). Principio che si colloca a fondamento della direttiva 2004/35/CE (sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) e come “ponte di collegamento” tra la legislazione (nazionale) concernente il ripristino- risarcimento del danno all’ambiente e quella sulla bonifica dei siti inquinati.
Due sistemi di prescrizioni parallele, diretti a rimuovere situazioni di pericolo (il secondo) e di pregiudizio (il primo) alle risorse ambientali e alla salubrità dell’ambiente, secondo un approccio “integrato”, ove, peraltro, la previgente normativa dell’art. 18 della legge n. 349/1986 ha preceduto, con un timbro “repressivo” (che misura il risarcimento del danno ambientale sulla gravità della colpa e sul profitto, conseguito dall’autore dell’illecito), la normativa dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997 (e del D.M. n. 471/1999), che ha configurato, a carico del responsabile, obblighi di autodenuncia e di bonifica e ripristino sotto il controllo dell’amministrazione, (e penalmente sanzionati) sulla base del pericolo di superamento di valori-limite di accettabilità di contaminazione del suolo e delle acque, predeterminati in apposite tabelle (CSC) in ragione della destinazione d’uso del sito interessato, a prescindere dalla colpa dell’agente (responsabilità oggettiva)...