Lo scorso 4 settembre 2013 sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge Europea 2013 (Legge n. 97/2013) al D.lgs. 25 luglio 2005 n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché allo smaltimento dei rifiuti.
L’intervento del Legislatore nasce dalla necessità di porre rimedio alla procedura di infrazione UE n. 2009/2264, con la quale l’Italia ha subito una messa in mora per non aver correttamente recepito nella normativa nazionale (D.lgs. 151/2005, cit.) quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
In sostanza, le novità apportate incidono sull’Allegato 1B del citato Decreto legislativo e sul D. M. applicativo dello stesso (D.M. n. 65/2010).
1. Previsione di nuove AEE
Vanno, innanzitutto, evidenziate le modifiche apportate all’Allegato 1B del D. Lgs. n. 151/2005, con le quali si è inteso integrare l’elenco delle categorie merceologiche, in modo da renderlo il più possibile corrispondente all’elenco previsto dal Legislatore comunitario:
- con riferimento alla categoria “grandi elettrodomestici” (n. 1), non vengono più esclusi gli “elettrodomestici fissi di grandi dimensione”, vengono, invece, ricomprese anche le apparecchiature “per il condizionamento” (n. 1.18).
- Inoltre, tra gli esempi di prodotti rientranti nella categoria dei “dispositivi medici” (n. 8), viene inserito il “test per la fecondazione” (n. 8.9bis)[1].
2. Modalità di stoccaggio dei RAEE
Anche le modalità di stoccaggio dei RAEE, provenienti dai nuclei domestici, risultano innovate in virtù delle modifiche apportate al D.M. Ambiente 8 marzo 2010, n. 65[2].
In particolare, si confermano[3]:
- la necessità che deve necessariamente trattarsi di RAEE disciplinati dal D.lgs. 151/2005 e provenienti dai nuclei domestici;
- la permanenza in capo ai distributori dell’onere di effettuare il raggruppamento di RAEE presso il proprio punto vendita o in altro luogo, così come indicato al momento dell’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi all’art. 3 del D. M. Ambiente 8 marzo 2010 n. 65[4].
Vengono, invece, specificate le modalità di raggruppamento dei RAEE da parte dei distributori:
- da una parte, viene ribadito che il trasporto dei RAEE, provenienti dai nuclei domestici, e diretti ai centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, D.lgs. n. 151/2005, deve essere eseguito mensilmente, e in ogni caso allorquando il quantitativo raggruppato raggiunga nell’insieme 3500 kg;
- dall’altra, si specifica che “il quantitativo di 3500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1 (Freddo e clima), 2 (Altri grandi bianchi) e 3 (Tv e Monitor) dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 (It e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione – privati delle sorgenti luminose) e 5 (Sorgenti luminose)di cui al medesimo allegato”[5].
3. Realizzazione e gestione dei centri di raccolta RAEE
La Legge europea, introduce, inoltre, alcune modifiche alle modalità di realizzazione e di gestione di centri di raccolta dei RAEE domestici, gestiti dai Comuni, dai produttori o terzi[6].
A tal proposito, si segnala che le stesse possono avvenire, in alternativa alle modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008[7], anche con le modalità di cui agli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (operazioni di recupero) del TUA.
4. Il trasporto
Si sottolinea, infine, una modifica volta a rendere più agevole le attività di logistica connesse al trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici: viene, infatti, eliminato[8] il limite in base al quale il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici poteva essere effettuato solo “con automezzi con portata non superiore a 3500 Kg e massa complessiva non superiore a 6000 Kg”[9].
[1] Cfr. art. 22, comma 1, della Legge Europea 2013.
[2] L’art. 22 comma 5 della Legge Europea 2013, abroga il comma 2 dell'articolo 1 del D. M. Ambiente 8 marzo 2010 n. 65, il quale faceva rientrare, a determinate condizioni, nella fase di “raccolta”, così come definita dall’art. 183, comma 1, lett. o) del Testo Unico Ambientale, “il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto (...)”. Tuttavia, l’art. 22, comma 2, della Legge Europea 2013 sostituisce, implementandolo, il comma abrogato appena riportato (vedi nota n. 3).
[3] L'art. 22, comma 2, Legge Europea 2013, conferma quanto già disposto dall’abrogato articolo 1, comma 2, D. M. Ambiente 8 marzo 2010, in merito al “raggruppamento dei RAEE” quale attività da ricollegare alla fase di “raccolta” così come definita dal TUA. Esso conferma, altresì, le condizioni che devono essere rispettate ai fini della “raccolta” dei RAEE, prevedendo, tuttavia, alcune specifiche riguardo le modalità con cui effettuare il raggruppamento degli stessi.
[4] A quest’ultimo proposito, l’art. 22 comma 2 lett. c) della Legge Europea 2013, ribadisce la necessità (già prevista dall’abrogato comma 2 dell’art. 1 D. M. 8 marzo 2010 n. 65 tra le condizioni per la raccolta dei RAEE) che il luogo di raggruppamento dei RAEE sia “idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato”, e che, nel rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui all’art. 187, comma 1, TUA, gli stessi RAEE siano “protetti dalle acque meteoritiche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi”. Le apparecchiature non devono, dunque, essere intaccate nella loro integrità, attraverso l’adozione di “tutte le precauzioni atte ad evitar il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanza pericolose”.
[5] Cfr. art. 22 comma 2, lett. b), Legge Europea 2013.
[6] Si tratta dei centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. 151/2005. Si segnala che l’art. 22 comma 5 della Legge Europea 2013 ha abrogato, altresì, l’articolo 8 del D. M. Ambiente 8 marzo 2010 n. 65, dedicato alla Realizzazione e gestione dei centri di raccolta, il quale stabiliva che “la realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 151 del 2005, si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.” Il disposto dell’articolo 8 è stato sostituito e implementato dall’art. 22, comma 4, della Legge Europea 2013.
[7] Ovvero con le modalità di cui al D. M. 8 aprile 2008 recante Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
[8] Cfr. art. 22, comma 3, Legge Europea 2013.
[9] Tale limite era previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D. M. Ambiente 8 marzo 2010 n. 65.
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