La deroga contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 1, comma 3, esclude dall'ambito della disciplina sulla responsabilità da reato lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale,
La natura pubblicistica di un ente non è condizione sufficiente per l'esonero dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, dovendo verificarsi anche l'ulteriore condizione dell'assenza di un'attività economica.
Gli enti pubblici economici sono assoggettati alla disciplina della responsabilità da reato degli enti.
(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che la società ricorrente svolge una attività di impresa che, sebbene abbia ricadute indirette su beni costituzionalmente protetti, si caratterizza per un servizio impostato "su criteri di economicità", che la fa rientrare a pieno titolo tra i soggetti cui si applica il Decreto n. 231).