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L'evento di danno dell'inquinamento

Cassazione

In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all’art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all’art. 51-bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, atteso che viene ridotta l’area dell’illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l’evento poteva consistere nell’inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell’inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.

(Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che la Corte di merito non ha accertato, ai fini dell’applicazione dell’art. 257 del DLGS n. 152/06 – norma più favorevole rispetto all’art. 51-bis del DLGS n. 22/97 – il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, che costituisce parametro di natura diversa del c.d. limite di accettabilità di cui al DM n. 471/99. Essa si è limitata a rilevare che – essendo stata verificata la presenza del 75% di idrocarburi nel campione d’acqua prelevato dal pozzo sito all’interno della proprietà delle parti civili e la presenza di idrocarburi “in notevole quantità” nel terreno vicino – “risulta con tutta evidenza provato l’evento di danno inteso come superamento delle concentrazioni soglia di rischio”, senza effettuare la ricerca dell’evento di inquinamento secondo quanto normativamente richiesto come elemento essenziale della nuova figura criminosa, dovendo ricordarsi, al riguardo, che l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica è lo strumento che il TUA h introdotto al fine dell’accertamento del supermanto dei livelli di contaminazione CSR ed esso ha sostituito la previgente disciplina basata esclusivamente sul metodo tabellare).


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