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Immissioni odorose e normale tollerabilità: l'art. 674 cp

Cassazione

Poiché l’ordinamento non prevede specifici valori-limite per le immissioni olfattive, le quali non rientrano nell’ambito della disciplina dell’inquinamento atmosferico, il reato di cui all’art. 674 del cp è configurabile anche nel caso in cui tali immissioni provengano da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, essendo sufficiente il supermaneto del limite della normale tollerabilità ex art. 844 del cc; limite che funge da criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dello stesso art. 674 cp. L’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cc; se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.

(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che tali principi sono stati correttamente applicati, perché il rispetto dei valori limite fissati per le emissioni inquinanti in atmosfera e la presenza dell’autorizzazione richiesta dal DPR 203/88 risultavano pacifici, ma irrilevanti; l’odore di ammoniaca nell’aria, dovuto alle deiezioni degli animali p stato riconosciuto distintamente da una pluralità di soggetti; l’ammoniaca era presente in pipù momenti nell’aria in concentrazioni rilevanti).


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