La giurisprudenza della Corte Giustizia UE e del Giudice amministrativo italiano è concorde nello stigmatizzare il cd. scorporo in lotti di opere aventi carattere unitario, al fine di eludere la normativa in tema di valutazione di impatto ambientale: la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per tronchi o lotti.
La valutazione ambientale necessita, infatti, di una valutazione unitaria dell'opera, non essendo possibile che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in porzioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.
(Nel caso di specie, lo studio di impatto ambientale elaborato dalla società richiedente la Valutazione di impatto ambientale conteneva una serie di valutazioni correttamente riferite all’impatto derivante dall’interezza dell’impianto (e, quindi, da tutte e tre le linee produttive); si trattava, quindi, di uno studio da ritenersi in linea con le previsioni della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 (che, nell’Allegato C, evidenzia espressamente la necessità che il S.I.A. sia riferito all’insieme del progetto) e con i principi tante volte affermati dalla giurisprudenza.
Non corrisponde però a detti principi, la decisione finale adottata dal Dirigente competente della Provincia di Massa Carrara che, escludendo dalla valutazione di impatto ambientale le linee produttive “B” e “C” e determinando la prosecuzione del procedimento per la sola linea “A”, ha determinato una situazione complessiva in cui non è più possibile la valutazione complessiva dell’impatto derivante dall’interezza dell’impianto, ma solo di due diverse parti, artificiosamente create; è quindi mancata quella valutazione complessiva dell’impatto ambientale dell’impianto che costituisce una delle caratteristiche fondamentali dello stesso istituto della VIA).