Il sistema punitivo della responsabilità da reato degli enti assume un carattere prettamente preventivo, volto a scegliere sanzioni e misure cautelari funzionali a prevenire per il futuro la commissione dei reati attraverso la strutturazione regolativa dell’organizzazione capace di controllare, da sé, se stessa. Ne consegue che le disposizioni funzionali alla regolarizzazione, attraverso sistemi rigorosi, dell’organizzazione dell’ente tali da impedire la reiterazione dei reati, devono essere interpretate con il massimo rigore per poter perseguire la massima efficacia.
Nel
caso di specie, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale di
Pistoia con cui quest’ultimo, in sede di appello, annullava l’ordinanza emessa
dal gip della stessa città che ripristinava la già disposta misura cautelare
interdittiva nei confronti di una società del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione per sette mesi
nelle regioni della Toscana e della Liguria, misura conseguente al
ravvisato illecito amministrativo di cui al D.lgs. n. 231/2001, art. 5. commi
1, lett. a), artt. 21 e 25 correlato ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110,
319, 319-bis e 321 c.p., contestati al socio di maggioranza ed institore della
predetta società.
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