La sopravvenuta esclusione di un’area dal perimetro di un sito di interesse nazionale non fa venir meno i presupposti normativi per l’effettuazione della bonifica, essendo l’obbligo di bonifica determinato solo dal superamento o meno di determinate soglie di sostanze contaminanti, ed avendo l’inclusione di un’area nella perimetrazione l’unico effetto di radicare la competenza in materia in capo al MATTM.
(Nel caso di specie, il proprietario di un’area – originariamente inclusa nel perimetro del SIN di Porto Marghera e successivamente esclusa dallo stesso – aveva impugnato un decreto del MATTM con cui erano state approvate e rese esecutive nei suoi confronti, benché incolpevole dell’inquinamento, alcune delle prescrizioni previste dal verbale della Conferenza dei Servizi decisoria. Il ricorso è stato ritenuto fondato poiché il procedimento di bonifica era stato avviato e svolto nei soli confronti delle imprese conduttrici dell’area, senza l'acquisizione dell’apporto procedimentale del ricorrente-proprietario, venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento solo a seguito della notifica delle prescrizioni esecutive. In sede di discussione, il ricorrente aveva inoltre dedotto l’eccezione di cessazione della materia del contendere, in quanto l’area - a seguito della ri-perimetrazione del SIN - avvenuta ex art. 36 bis c. 3 Legge n. 134/2012 e della Delibera della Regione Veneto n. 58/2013 - era stata successivamente esclusa dai confini del citato sito di interesse nazionale).
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