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Messa in sicurezza- Bonifica- art.240, co.1, lett. m) e p) d.lgs. 152/2006- Natura autoritativa atto comunale

TAR Lombardia, sez. IV, 8 luglio 2014, n. 1768

L’amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia anche l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dal successivo art. 253 in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto comunale impositivo di misure di messa in sicurezza e di bonifica, proposto dalla società (precedente) proprietaria non responsabile del sito; l’atto in questione, infatti, non ha natura autoritativa, in quanto si colloca nell’ambito della procedura a base volontaria attivata su iniziativa della medesima proprietaria e destinata ad interrompersi una volta venuta meno la spontanea adesione di quest’ultima.

(Nella specie, la ricorrente aveva avviato il procedimento di bonifica, in qualità di soggetto interessato non responsabile, ai sensi del d.m. n. 471/99. A seguito del rilascio da parte dell’Amministrazione competente della certificazione di avvenuta bonifica, all’esito di alcuni campionamenti, venivano riscontrati nel sito superamenti di CSC per alcuni parametri. La società, ritenendo di avere eseguito correttamente i lavori di bonifica, ha impugnato l’atto con il quale l’Amministrazione ha imposto alla medesima, tra l’altro, l’adozione di nuove misure di messa in sicurezza di emergenza del sito).


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