(Nella specie, il Collegio ha accolto l’impugnazione del provvedimento di diniego di un’autorizzazione unica, relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico ex D. Lgs. n. 387/2003, sulla base della circostanza che il parere paesaggistico negativo era stato recepito dall’Amministrazione procedente mediante una sola formale condivisione delle ragioni del diniego, ma senza che fosse stato esperito – nella competente sede della conferenza dei servizi - un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela paesaggistica e le specifiche finalità, perseguite dalla normativa sullo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Il Collegio, invece, ha rigettato il motivo di impugnazione proposto dalla Società ricorrente e relativo all’asserito assorbimento, da parte del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, dell’autorizzazione paesaggistica).
Ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/1990, il principio della necessità della manifestazione del dissenso in conferenza dei servizi e, in specie, del dissenso qualificato, impone che le amministrazioni preposte alla cura di valori e di interessi sensibili hanno l’onere di esprimere il loro dissenso all’interno della conferenza, proprio per il valore aggiunto del confronto dialettico ai sensi del medesimo art. 14-ter, c. 6-bis della cit. L. 241/90.
(Nella specie, il parere negativo, richiamato a fondamento del provvedimento conclusivo di rigetto, era stato espresso al di fuori della conferenza e senza assicurare previamente il contraddittorio procedimentale attraverso lo svolgimento di un’ulteriore seduta).
Associazione Giuristi Ambientalitel. 06/87133093 - 06/87133080 |
Informativa privacy |
powered By Diadema Sinergie |