Nel caso in cui il sequestro eseguito ai fini della confisca per equivalente abbia ad oggetto “società, aziende, ovvero beni, compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito”, il custode amministratore giudiziario nominato ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari ma solo al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, vigilando sull’utilizzo e la gestione dell’azienda e riferendone all’Autorità giudiziaria (art. 53 c. 1 bis). La ratio della norma consiste nell’evitare che la misura cautelare paralizzi l’ordinaria attività aziendale.
La nomina dell’amministratore giudiziario è presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e, nel caso in cui venga omessa, la parte interessata ha l’onere di impulso di adire il giudice che procede, ex art. 47 del D. Lgs. n. 231/01.
(Nella specie, era stato impugnato con ricorso per cassazione il provvedimento con cui in appello era stato confermato il giudizio emesso in sede cautelare, che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione all’utilizzo della liquidità esistente su un conto corrente intestato alla Società, cui era stata applicata la misura del sequestro, a seguito di contestazione degli illeciti amministrativi di cui all’art. 25 undecies c. 2 lett b) nn. 2 e 3 lett. f) del D. lgs. 231/2001).
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