La compromissione o il deterioramento, previsti e puniti dal reato di cui all’art. 452 bis c.p., consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità delle matrici o degli ecosistemi. Per comprendere la portata di tali termini non assume decisivo rilievo la rubrica dell’articolo (“inquinamento ambientale”) né la definizione di inquinamento contenuta nel D. Lgs. n. 165/2006 (art. 5, c. 1 lett. i) ter).
(Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del difensore che aveva dedotto l’erronea applicazione del delitto de quo al legale rappresentante di una società autorizzata alla coltivazione di una cava, che aveva cagionato una frana di 157 m di lunghezza e 230 m di larghezza che aveva travolto edifici e compromesso la sicurezza di altri immobili).