Segnala questo articolo | Versione Stampabile | Scaricare File |
La comunicazione che segue è ispirata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Appare formulata in termini giuridicamente corretti, formalmente lineari ed è corroborata da esemplificazioni concrete interessanti. Idonee a convalidare gli orientamenti interpretativi di rilievo astratto.
La comunicazione, pur essendo delimitata alla nozione di “sottoprodotto”, comprende un’ampia casistica, atteso che la definizione del sottoprodotto è di questo tenore: “un residuo di produzione che non costituisce rifiuto” (v. par. 1).
Né mancano richiami a fattispecie nelle quali l’originario rifiuto viene riclassificato come prodotto (o sottoprodotto?) se utilizzato in modo certo all’esito del suo recupero completo (v. per es., il par. 3.3.2).
F. G.
Segnala questo articolo | Versione Stampabile | Scaricare File |
Associazione Giuristi Ambientalitel. 06/87133093 - 06/87133080 |
Informativa privacy |
powered By Diadema Sinergie |