Immissione di polveri in atmosfera e articolo 674 codice penale
L’immissione di polveri nell’atmosfera è compresa nella prima ipotesi dell’art. 674 c.p., giacché "nel concetto di gettare o versare rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti" (Cass. Sez. I, n. 447 del 22.9.1993, Pasini, mass. 195922; Cass. Sez. III, n. 42924 del 23.10.2002, Lorusso) La diffusione di polveri nell’atmosfera va contestata come versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell’art. 674 c.p. e non come emissione di fumo: se il "gettare" si riferisce al lancio di materie solide, il "versare" concerne le materie liquide o fluide, oppure le materie solide ma ghiaiose, sabbiose o polverose. (Nella specie, il Collegio ha disatteso l’impostazione dei ricorrenti, in base alla quale le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nelle emissioni di fumo, che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, è sospensione di un solido in un gas, prodotto dalla combustione e la polvere null’altro è se non materia finemente suddivisa. La Cassazione, infatti, ha sottolineato che nel linguaggio corrente s’intende per "polvere" un "insieme incoerente di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia ecc., che, sollevate e trasportate dal vento, si depositano ovunque". S’intende invece per "fumo" il "residuo gassoso della combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca". Ne deriva che, pur trattandosi sempre di minuscole particelle, il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può, essere ricompresa nella nozione di fumo).