Il Giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale, ancora pendente alla data
di entrata in vigore della L. 20 novembre 2009 n. 166 deve provvedere alla liquidazione
del danno applicando, in luogo di qualunque criterio previsto da norme previgenti (ivi
compreso l’art. 18, legge n. 349/1986, invocato dalla parte istante), i criteri specifici come
risultanti dal nuovo testo del D. lgs. n. 152/2006 (art. 311, commi 2 e 3), come modificato
dal D.L. n. 135/2009 (art. 5 bis, comma 1 lett b), conv. con mod in L. n. 166/2009),
individuandosi detti criteri direttamente nelle previsioni del punto 1.2.3 dell’Allegato 2 alla
Dir. 2004/35/CE e solo eventualmente, ove sia nelle more intervenuto, quelli specificati dal
decreto ministeriale previsto dall’ultimo periodo dell’art. 311 c. 3 cit.
(Nella specie, nel 1999 il Ministero dell’Ambiente e la Presidenza del Consiglio avevano
citato - ex art. 18 della L. n. 349/86 - una società per azioni per ottenere la condanna
della stessa al ripristino dello stato dei luoghi ed, in subordine, al risarcimento dei danni
patrimoniali asseritamente cagionati, avendo la stessa società alterato e degradato
un’ampia zona del litorale demaniale, realizzando e gestendo una serie di complessi
immobiliari, fabbricati abusivamente e destinati a civili abitazioni, attività commerciali,
scolastiche e di culto, in violazione della legge urbanistica e dei vincoli paesaggistici
sussistenti nell’area, ed, in particolare, danneggiando le specie naturali ivi esistenti,
modificando l’habitat marino e terrestre e sconvolgendo l’idrografia del luogo).
In tema, si rinvia a: U. Salanitro, I criteri di imputazione della responsabilità ambientale, in
Ambiente & Sviluppo n. 1/2011, p. 19 ss.; G. Taddei, Il risarcimento del danno ambientale
dopo l’art. 5 bis del D.L. n. 135/2009, ibidem, n. 2/2010, p. 122 ss.
Da ultimo cfr. F. Giampietro, La responsabilità per danno all’ambiente dal T.U.ambientale
all’art. 5-bis della legge n. 166/2009, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2011, in corso di
stampa.