Il reato è configurabile anche in presenza di una condotta occasionale, invero, l’impiego del termine “attività” non indica che la condotta sia contraddistinta dai requisiti di stabilità, quali ad esempio scopo di lucro, organizzazione lavorativa, diversa tipologia di rifiuti, impiego di veicoli di grosse dimensioni e impiego di più persone.
La Suprema Corte ha osservato che, proprio a fronte di una situazione emergenziale, il legislatore ha disciplinato in maniera più severa, rispetto alla disciplina ordinaria, le condotte di gestione dei rifiuti. Ne consegue che sarebbe incongruo interpretare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 6, d.l. 172/2008 in maniera meno severa rispetto a quella prevista dall’art. 256, co. 1, d.lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata). Quest’ultimo reato, infatti, secondo costante giurisprudenza, ha natura istantanea e solo eventualmente abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.
Ad ulteriore riprova, secondo la Corte, il legislatore ha testualmente previsto una condotta di trasporto accompagnata da “mezzi e attività continuative e organizzate”, che perfeziona il diverso reato di “Attività organizzate di traffico illecito di rifiuti” di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, solo in tal caso, infatti, vi è l’irrilevanza penale di una condotta caratterizzata da occasionalità. In conclusione, al fine di evitare una singolare “eterogenesi dei fini”, la norma speciale prevista all’art. 6, comma 1, lett. d), d.l. n. 172/2008, va assimilata alla regolamentazione “ordinaria” relativa all’attività di trasporto non autorizzata (ex art. 256, co. 1 , d.lgs. 152/2006).
(La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d’Appello di Napoli, disattendendo le prospettazioni del ricorrente fondate sul presupposto che il tenore letterale della norma emergenziale, e in particolare l’impiego del termine “attività”, connotasse la condotta del requisito di stabilità nell’attività di trasporto.)
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