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Con l’emanazione della legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447, la condotta - proveniente non solo da una fonte produttiva - di superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore, stabiliti a norma di detta legge, integra gli estremi di un illecito amministrativo, per cui la condotta relativa proveniente dall’esercizio di mestieri rumorosi è stata depenalizzata. Ne consegue che la rilevanza penale della condotta prevista dal secondo comma dell’art. 659 c.p. non è stata del tutto eliminata bensì resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti al problema della rumorosità ma diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore.
Per una ricca analisi delle recenti (e contrastanti) sentenze del Supremo Collegio, si rinvia al contributo di A. Montagna. Attività rumorose e superamento dei limiti di emissione: tra sanzionabilità penale e illecito amministrativo, pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo, n. 6/2007.
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