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Valutazione d'impatto ambientale di un parco eolico

TAR Firenze, sentenza n. 986/2010

Qualora più motivazioni sorreggano autonomamente un provvedimento amministrativo, il venir meno di una di esse non può determinare l’illegittimità dell’atto se altra giustificazione sia in via autonoma idonea a sorreggerlo, non potendosi, perciò, in base al principio di resistenza, pervenire all’annullamento dell’atto gravato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 29 agosto 2006, n. 5039; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 settembre 2009, n. 4700).

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che anche laddove il richiamo al divieto di realizzazione di parchi eolici, di cui alla deliberazione impugnata, fosse inappropriato – come in effetti è, considerata l’inerenza del divieto de quo al rilascio dell’autorizzazione unica, e non al giudizio di compatibilità ambientale del progetto – non può discenderne, per ciò solo, l’illegittimità della pronuncia negativa impugnata, dovendosi valutare la legittimità o meno delle altre giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno di siffatta pronuncia).

La valutazione di impatto ambientale, giacché finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte della P.A., ove non siano manifestamente illogiche ed incongrue D’altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività: anche alla luce dei già ricordati ampi profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità


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