1) C.G.A.: per identificare giuridicamente un servizio pubblico non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione.
- Si osserva, tuttavia, che il servizio pubblico è in capo alla P.A. che può gestirlo direttamente o darlo in concessione al privato, mentre, in questo caso, il privato diventerebbe “gestore del servizio pubblico” per effetto dell’obbligo di legge di provvedere alla bonifica in conseguenza del fatto illecito di inquinamento ambientale;
- la gestione del servizio pubblico da parte del privato, nel presente caso, deriverebbe non da una richiesta di quest’ultimo (attraverso una procedura di affidamento), ma dall’esistenza di un obbligo di legge posto direttamente a carico del medesimo.