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Sospensione dell'autorizzazione unica per gravi motivi

TAR di Napoli

L’art. 21-quater, comma 2, primo periodo, della legge sul procedimento amministrativo dispone che l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il tenore della norma rivela, dunque, come a fondamento dell’esercizio del potere di sospensione debbano necessariamente essere poste «gravi ragioni» e, cioè, fatti e circostanze tali da imporre, all’esito di una valutazione senz’altro discrezionale del quadro fattuale, il mancato dispiegamento ad tempus di tutti ovvero di parte degli effetti di un atto che aveva già cominciato a produrli. In altre parole, il Legislatore esige che tale efficacia sospensiva segua un esame particolarmente rigoroso delle ragioni che, con tratto di gravità, possano impedire la naturale produttività di effetti del provvedimento amministrativo. L’obbligo motivatorio che ne segue è, dunque, particolarmente intenso e va pertanto assolto con puntualità e con il dispiegamento più ampio possibile di riferimenti alle circostanze di fatto e di diritto rilevanti, in modo da esporre con compiutezza l’intero iter logico-giuridico che segna l’esito provvedimentale.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che la Regione Campania aveva giustificato la sospensione parziale dell’autorizzazione a realizzare un parco eolico con la necessità di «operare i dovuti approfondimenti tecnici e documentali» in relazione alla circostanza che «da accertamenti, effettuati da altra Amministrazione Pubblica, sullo stato dei luoghi oggetto dell’intervento risultano presenze boschive che possono essere oggetto di tutela ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett. G del D.lgs. 42/04». In sostanza, da tale motivazione si ricava la sostanziale impossibilità di cogliere, ancorché per relationem ad atti o provvedimenti in alcun modo menzionati, sia quale fosse l’Amministrazione che aveva rassegnato emergenze di fatto diverse o ulteriori rispetto a quelle considerate nel corso del procedimento autorizzatorio e sia le circostanze di fatto da cui potesse essere emersa la valutazione della circostanza ritenuta ostativa all’insediamento eolico. I provvedimenti di sospensione, quindi, risultavano generici e non consentivano di cogliere, con la dovuta compiutezza, gli elementi soggettivi e oggettivi che costituiscono la fonte e, insieme, le ragioni della sospensione).


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