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Inesistenza di individuazione preliminare di aree inidonee

TAR di Lecce

Le c.d. “aree non idonee” di cui alle linee guida nazionali non possono essere qualificate come zone soggetto a un divieto preliminare assoluto. Le Linee Guida Nazionali, infatti, stabiliscono che l’individuazione di non idoneità delle aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si determina una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Tale principio è ribadito nell’allegato 3 delle stesse Linee guida, in cui si legge che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio. Di conseguenza, non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall’altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale).

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato come, al contrario, contenuto eterogeneo avesserole disposizioni del Regolamento regionale 30 dicembre 2010 n.24, attuativo delle Linee guida nazionali. Mentre l’art. 2 rinvia all’Allegato 1, nel quale “sono indicati i principali riferimenti normativi che determinano l’inidoneità di specifiche aree all’installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni” e l’art.3 rinvia all’Allegato 2, che “contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti che è funzionale alla definizione dell’inidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti “, l’art. 4 stabilisce che “nelle aree e nei siti elencati nell’Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito “. E’ evidente la difformità delle linee guida regionali rispetto alle linee guida nazionali, che non prevedono la riconnessione alla valutazione regionale, relativa all’inidoneità dell’area formulata nell’ambito delle linee guida, il divieto di localizzazione di fonti di energia rinnovabile;questo per il rilievo attribuito a tali fonti di approvvigionamento energetico e ,di conseguenza,per il sacrificio delle stesse solo a seguito di una specifica e puntuale analisi. In sostanza, il provvedimento di diniego deve contenere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali, proprio perché le prime non riconnettono alla individuazione delle aree non idonee in base alle linee guida regionali un divieto assoluto di ubicazione degli impianti in questione,le seconde ,nella parte in cui prevedono il divieto di ubicazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee,sono illegittime in quanto violano le linee guida nazionali).


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