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Fotovoltaico e reato paesaggistico

Corte di Cassazione penale

L'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo. La necessità di tale autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 – regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità – il quale, nell'Allegato 1, indica tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata i pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, specificando che la disposizione non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" (di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968) ed in quelle ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/04, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". La mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico che, come indicato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, ha natura di reato formale e di pericolo (v., da ultimo, Sez. III n. 2903, 22 gennaio 2010).

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato, tuttavia, che l'impugnato provvedimento, ineccepibile per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla normativa paesaggistica, risultava carente nella motivazione con riferimento alla violazione urbanistica, perché non veniva specificato se l'installazione dell'impianto fotovoltaico avesse, o meno, costituito una prosecuzione dell'intervento edilizio abusivo).


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